Ecco il documento che io e altri
abbiamo elaborato sulla Legge 40.
abbiamo elaborato sulla Legge 40.
Un grazie a Chiara Lalli, a Filomena Gallo e
a Raffaele Calabretta.
Un grazie speciale a Marco Gentili.
Vi aspettiamo tutti giovedì prossimo dalle ore 18:00 a Tarquinia!!!
PER
UNA RIFORMA DELLA LEGGE 40
“Su
se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è
sovrano”
John Stuart Mill, “On Liberty”
John Stuart Mill, “On Liberty”
PROPOSTA
DI
DOPARIA
Un
contributo dell'area provinciale di Viterbo Cambia l'Italia
per
il Partito Democratico
IL
NOSTRO INTENTO
5
anni sono passati dalla primavera del 2005, quando il fronte
progressista che aveva lanciato la campagna parzialmente abrogativa
della Legge 40 non riuscì a raggiungere il quorum necessario per
permettere la validità del referendum.
Eppure,
nonostante delle modalità di comunicazione completamente sbagliate,
in cui assistemmo allo stravolgimento e alla sovrapposizione degli
argomenti, alla distruzione dei fatti, alla scomparsa di qualsiasi
reale elemento di valutazione, e infine all'imporsi di una narrativa
completamente fallace che affossò definitivamente le speranze di
successo dei referendum, nonostante tutto quasi 11 milioni di
persone si mobilitarono per provare a cambiare la legge
E
successivamente, grazie all'impegno di singoli cittadini e di singole
associazioni, la sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale,
intervenendo su diversi punti della legge in questione, ha mantenuto
vivo il dibattito sulla PMA.
Il
nostro intento è ora, sulla base dell'Articolo 28 dello Statuto
Nazionale e dell'Articolo 21 dello Statuto Regionale del Partito
Democratico, di sottoporre agli iscritti un progetto di radicale
riforma della Legge 40 incentrato sui principi della libertà e della
responsabilità procreativa. Si
tratterebbe quindi di realizzare una cosiddetta doparia, strumento di
approfondimento e consultazione interno a un partito, essenziale per
prendere decisioni politiche dopo le elezioni.
L'esito
della consultazione sarà vincolante per il PD.
IL
QUADRO
L'applicazione
della Legge 40 ha portato alla costruzione di un quadro tremendo per
l'accesso alle tecniche di PMA. Tempi burocratici allungati a
dismisura, aumento esponenziale dei parti plurigemellari con
conseguenti rischi per le donne, aumento della pratica umiliante e
economicamente discriminante del turismo procreativo, diminuzione dei
nati da coppie parzialmente sterili, abbandono di qualsiasi progetto
di ricerca sugli embrioni e smobilitazione dell'indotto collegato
alla ricerca e alla sperimentazione sui medesimi.
Un
quadro
documentato ufficialmente nelle relazioni annuali al parlamento, e
che quindi,
al di là dei proclami del politico di turno, risulta essere
assolutamente e drammaticamente negativo.
DOVE
INTERVENIRE
Articolo
1 Comma 2 e Articolo 4 Comma 4
Si
afferma che il ricorso a tecniche di PMA è consentito solo qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.
Noi
riteniamo che una limitazione del genere sia insensata e criminale.
La
responsabilità procreativa delle persone non può essere limitata ai
soli casi di sterilità o infertilità: le persone hanno il diritto
di accedere alle tecniche di PMA anche per ciò che riguarda la
tutela della salute dei nascituri. Riteniamo che sia segno di elevata
responsabilità morale degli individui accertare la loro condizione
di portatori di malattie geniche o virali, in maniera tale da poter
evitare tramite le tecniche di PMA il rischio di trasmissione alla
loro progenie.
Articolo
4 Comma 3
Si
vieta la fecondazione eterologa.
Noi
riteniamo che un divieto del genere sia ingiustificato. La
fecondazione eterologa deve essere resa possibile: anche le persone
assolutamente sterili hanno il diritto a avere un figlio.
Nel
dibattito sulla Legge 40 il ricorso all'eterologa è stato
paragonato, per giustificarne la condanna morale e il divieto
giuridico, all'adulterio: ricordiamo però, se davvero ce ne fosse
bisogno, che in Italia l'adulterio non è reato! E teniamo presente
che mentre l'adulterio comporta spesso un tradimento (ragione della
condanna morale), al contrario il ricorso all'eterologa si configura
come una libera scelta in cui la coppia decide, all'interno di un suo
percorso privato, di utilizzare una tecnica che non ha assolutamente
nulla di pericoloso o di intrinsecamente immorale.
Inoltre,
si obietta che è moralmente sbagliato desiderare a tutti i costi di
avere un figlio. E perché mai? E inoltre un argomento del genere non
dovrebbe essere applicato anche alla fecondazione omologa? E
oltretutto, non potremmo ritenere che chi affronta innumerevoli
difficoltà per avere un figlio molto probabilmente potrebbe
ugualmente rivelarsi un buon genitore? E infine, perché nei più
svariati ambiti semantici carichiamo di valori positivi l'espressione
“a tutti i costi” che invece risulta connotata negativamente
quando parliamo di procreazione?
Si
obietta ancora che i bambini nati tramite fecondazione eterologa
sarebbero destinati a un'esistenza infelice. Eppure, tutte le persone
concepite al di fuori della fecondazione omologa non paiono affatto
necessariamente destinate a una vita sciagurata: in media, avranno le
stesse identiche possibilità di qualsiasi altro individuo. In tal
senso, recentissime ricerche dell'Università di Bamberga e
dell'Associazione degli Psicologi Americani confermano questa nostra
convinzione.
Senza
fecondazione eterologa alcune persone non avrebbero avuto la
possibilità di vivere. Senza fecondazione eterologa, si sarebbe
deciso di rinunciare all'esistenza di moltissimi individui che solo
in questo modo avrebbero potuto avere una chance di esistere.
Articolo
5 Comma 1
Ulteriori
limiti per accedere alle tecniche di PMA: possono ricorrervi coppie
eterosessuali, coniugate o conviventi, che siano in età
potenzialmente fertile.
Noi
riteniamo che non possano sussistere discriminazioni così profonde,
così tremendamente aprioristiche. Non può essere la legge a
intervenire così pesantemente nell'esistenza delle persone.
Non
esiste nessuna prova per cui una coppia omosessuale o una coppia in
età avanzata o una persona sola debbano non essere dei buoni
genitori. Non c'è bisogno di nessuna esclusione tout court, bensì
semplicemente di percorsi di carattere medico-sanitario limpidi e
precisi che regolino in maniera trasparente la possibilità per tutti
di accedere alle tecniche di PMA.
Non
è la natura che decide il bene o il male. Altrimenti dovremmo forse
pensare che un uomo completamente sterile sarebbe indubitabilmente un
pessimo genitore? Ci accorgiamo subito che distinzioni del genere non
hanno basi per sussistere.
Le
uniche ragioni per stabilire distinzioni devono essere
necessariamente di ordine medico-sanitario. Solo in questo modo si
potranno evitare odiose discriminazioni.
Articolo
6 Comma 3
Si
stabilisce che la volontà all'impianto può essere revocata solo
fino alla fecondazione dell'ovulo. A quel punto il consenso, a meno
di motivi di ordine medico-sanitario, non può più essere annullato.
Un
obbligo del genere è in contrasto con l'Articolo 32 della
Costituzione.
Siamo
dell'avviso che ogni persona possa avere il diritto di cambiare la
propria scelta almeno fino all'impianto dell'embrione.
La
salute è un diritto. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario. Nessuna persona può essere espropriata dal
diritto di decidere sul proprio corpo.
Articolo
12 Commi 1 2 e 3
Divieti
generali e sanzioni.
Alla
luce delle considerazioni svolte, riteniamo che si debbano abolire le
sanzioni pecuniarie nei confronti di tutte le persone che per poter
accedere alle tecniche di PMA si troverebbero nella condizione di
violare la Legge 40.
Articolo
13
Si
definiscono i limiti riguardanti la sperimentazione sugli embrioni.
Al
Comma 3b troviamo il divieto a qualsiasi intervento a scopo
eugenetico.
Allo
stesso tempo, bisogna rilevare che la Legge 40 non vieta né indagini
osservazionali sull'embrione né (data la presenza della Legge 194)
l'interruzione di gravidanza. Una disparità del genere è
assolutamente ingiustificata. C'è il rischio concreto che le due
leggi entrino in conflitto. Oltretutto, qualora si affermasse che la
diagnosi ha finalità selettive, si commetterebbe una confusione
terminologica, in quanto la diagnosi ha appunto finalità
diagnostiche! La selezione è una scelta, non una conseguenza
necessaria.
Proponiamo
una riforma della terminologia utilizzata. Basta parlare di
eugenetica, un termine che rimanda alle allucinanti tecniche di
sterilizzazione operate dai nazisti nei confronti di tutti gli
individui considerati unfit,
fatto che provoca lo scivolamento del discorso su di un terreno
aprioristicamente connotato in senso negativo. Giustamente negativo,
perché in questo caso specifico qualcuno (generalmente un ente
sovraindividuale) decideva del destino di altre persone,
sterilizzandole, usandole come cavie o uccidendole.
Bisognerebbe
parlare di interventi genetici migliorativi, con la consapevolezza
inoltre che è estremamente difficile tracciare una netta linea di
distinzione tra questo tipo di interventi e quelli terapeutici che
godono di maggiore accettazione morale.
In
linea con il principio della responsabilità procreativa, la nostra
seconda stella polare deve essere il rispetto verso le generazioni
future. Proprio una convinzione del genere ci spinge a sostenere
attraverso la sperimentazione sugli embrioni tutti quegli interventi
che permettano di rettificare qualsiasi disposizione genetica che
possa portare a condizioni di vita dannose per le generazioni future.
Rifiutiamo
qualunque prospettiva di paternalismo intergenerazionale.
Al
comma 1 inoltre si vieta qualsiasi sperimentazione su qualsivoglia
embrione umano. Un divieto del genere, oltre a non essere eticamente
giustificato per i motivi appena illustrati, non è neanche
giuridicamente giustificato in quanto la Convenzione di Oviedo vieta
esclusivamente la produzione di embrioni per la ricerca, mentre non
proibisce affatto che embrioni non idonei per una gravidanza siano
successivamente utilizzati a tal fine. Da notare che in Italia non si
è mai fatto ricorso alla produzione di embrioni per la ricerca,
bensì sono stati utilizzati solo embrioni risultati non idonei per
un impianto.
Articolo
14
Si
descrivono i limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.
Come
già rilevato dalla Sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, i
limiti descritti appaiono insensati, in quanto lesivi della salute
della donna e in contrasto quindi con l'Articolo 32 della
Costituzione. L'obbligo all'impianto dei 3 embrioni è risultato
palesemente e drammaticamente in violazione del diritto alla salute
della donna, e quindi prevedibilmente è stato cassato una volta per
tutte.
Ancora
una volta, dobbiamo ricordare che le uniche limitazioni che possono
essere accettate devono essere esclusivamente di ordine
medico-sanitario.
Inoltre
al comma 1 si vieta la crioconservazione e la soppressione degli
embrioni, con il risultato paradossale che i ricercatori italiani non
possono utilizzare embrioni prodotti in Italia, però possono
importare staminali embrionali dall'estero provocando così un
aumento dei costi per la ricerca.
E
però ci si domanda: se dal punto di vista del legislatore la
sperimentazione sugli embrioni risulta eticamente riprovevole, perchè
allora è possibile ricorrervi a condizione di non utilizzane
embrioni italiani? Qual è la ratio di un provvedimento del
genere?
ALCUNE
CONSIDERAZIONI SUGLI EMBRIONI
Dalla
disamina appena compiuta, ci si rende conto che il punto di
discrimine tra le diverse visioni in campo discende dal fatto che la
Legge 40 è impostata sull'attribuzione del carattere di personalità
all'embrione.
In
tal senso noi crediamo non sia corretto concedere né una personalità
di ordine giuridico né tantomeno morale: non è una semplice
combinazione di DNA a far discendere un io e oltretutto la
personalità giuridica si acquisisce definitivamente solo con la
nascita. La difficoltà della discussione sullo statuto dell'embrione
dipende anche dal fatto che non è si sta parlando di una questione
meramente scientifica.
Il
concetto di personalità è un concetto complesso, di carattere
prevalentemente filosofico. La costruzione di un'identità personale
risulta legata principalmente alle esperienze con cui il singolo
individuo si confronterà in prima persona nel corso della sua
esistenza e non può essere ridotta al profilo genetico che
caratterizza ogni individuo.
La
personalità di un essere umano è data, senza dubbio alcuno, da una
molteplicità di fattori ambientali, sociali, familiari e relazionali
in genere, che vanno ben oltre il concetto di vita biologica.
L’articolo
1, comma 1 e seguenti attribuiscono dignità di soggetto di diritto
al concepito; ma, come abbiamo ricordato, la capacità giuridica
risulta subordinata all’evento della nascita in sé: in tal modo si
crea una contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico.
In
merito a quanto esplicitato, obiettiamo che si tratta di norme
inidonee, in quanto già il Codice Civile contempla alcune
disposizioni che anticipano il riconoscimento della capacità
giuridica ad un momento antecedente alla nascita e, perfino, al
concepimento (art. 2, 462 e 784 C.C.).
ALL'ESTERO
Tentiamo
un rapido confronto con le normative vigenti in Germania, Gran
Bretagna, Francia, Spagna e Svezia
GERMANIA:
Omologa e eterologa consentite solo alle coppie eterosessuali sposate
o conviventi. Limite di tre embrioni per ciclo di inseminazione. Non
è ammessa la conservazione degli embrioni. Diagnosi genetica
preimpianto consentita solo in casi limite.
GRAN
BRETAGNA: Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o
conviventi e alle donne sole. Permesso l'utero in affitto. Permessa
la conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo consenso dei
donatori. Consentita la diagnosi genetica preimpianto. Consentita la
clonazione a fini terapeutici. Esiste un organismo indipendente che
sovrintende alla materia.
FRANCIA:
Omologa consentita alle coppie sposate o conviventi da più di due
anni. Eterologa consentita nei casi di fallimento dell'omologa.
Consentita la diagnosi genetica preimpianto. Permessa la
conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo consenso dei
donatori.
SPAGNA:
Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o conviventi e ai
single. Permessa la conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo
consenso dei donatori. Consentita la diagnosi genetica preimpianto.
SVEZIA:
Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o conviventi. La
fecondazione in vitro è consentita solo se omologa. Permessa la
conservazione e la ricerca sugli embrioni. Consentita la clonazione a
fini terapeutici. Non è consentita la diagnosi genetica preimpianto.
Possiamo
quindi concludere che anche i modelli tedesco e svedese, che si vanno
a delineare come i più restrittivi, sono comunque decisamente più
permissivi rispetto alla legislazione italiana.
Una
differenza legislativa così ampia ha prodotto l'incremento del
fenomento del turismo procreativo da parte delle coppie italiane
verso i centri della Spagna, della Svizzera, del Belgio, della Gran
Bretagna e perfino dell'Europa orientale.
In
particolare, secondo il Centro ARTES di Torino, rispetto alle 1066
coppie che nel 2003 si erano recate all'estero per accedere alle
tecniche di PMA, nel 2006 si è arrivati a toccare la cifra di 4173
nuclei, quasi il quadruplo rispetto al momento dell'entrata in vigore
della legge, con tutte le conseguenze di ordine economico e
psicologico che ne derivano.
ATTUALE
QUADRO NORMATIVO
La
prima sentenza pronunciata sulla Legge 40 risale al 29 giugno 2004, a
opera del Tribunale di Cagliari.
Essa
fu il risultato del ricorso avanzato da una coppia che a seguito di
un trattamento di procreazione medicalmente assistita aveva ottenuto
una gravidanza plurima, con annessi rischi clinici per la salute
della madre e dei nascituri, fatto che determinò, sulla base degli
Articoli 3 e 32 della Costituzione, il pronunciamento a favore del
ricorso del Tribunale, che stabilì l'insussistenza di qualsiasi
differenza tra gravidanze “naturali” e gravidanze raggiunte con
il ricorso a tecniche di PMA, svuotando in tal modo il divieto alla
riduzione embrionaria di gravidanze plurime previsto al comma 4
dell'articolo 14 della Legge 40.
La
seconda sentenza pronunciata sulla Legge 40 risale invece al 26
settembre 2007, sempre a opera del Tribunale di Cagliari.
A
seguito del ricorso di una giovane coppia di cui entrambe le persone
risultavano portatrici sane di talassemia, il Tribunale di Cagliari
permetteva la diagnosi preimpianto, proprio sulla base del comma 2
dell'articolo 13 e del comma 5 dell'articolo 14, che permettono
ricerche sugli embrioni aventi finalità diagnostiche e terapeutiche!
Il
dispositivo, ribadito dal Tribunale di Firenze il 17 dicembre 2007,
fu infine confermato dal TAR del Lazio con la sentenza 398/2008, in
cui il TAR precisava che i soli casi in cui doveva essere escluso il
ricorso alla diagnosi preimpianto riguardavano l'utilizzo di tecniche
sperimentali o con specifica finalità di selezione razziale,
annullando le Linee Guida emanate dal Ministero il 21 luglio 2004,
che nella parte relativa alle Misure a tutela dell'embrione avevano
vietato qualsiasi indagine non a carattere osservazione svolta su di
essi.
Si
è così stabilita in maniera non aggirabile la fondatezza al ricorso
della diagnosi preimpianto.
Abbiamo
già parlato della sentenza 151 del 1 aprile 2009 della Corte
Costituzionale, che aboliva i commi 2 e 3 dell'Articolo 14 in quanto
lesivi della salute della donna e quindi in contrasto con l'Articolo
32 della Costituzione.
Infine
per la seconda volta, una sentenza del gennaio 2010 emessa dal
Tribunale di Salerno nei confronti di una coppia fertile di portatori
sani di atrofia muscolare spinale permette l'accesso alle tecniche di
PMA e afferma la neutralità della diagnosi preimpianto andando
ancora una volta a colpire il tanto discusso articolo 13 della Legge.
Allo
stato attuale quindi la Legge 40 ha subito due importanti vulnus sui
suoi due articoli finali, fatto che determina un ulteriore aggravarsi
della confusione attualmente dominante in materia.
COME
COMUNICARE
Fondamentalmente,
il discorso dei conservatori si basa su tre snodi. L'attribuzione di
una non meglio specificata nozione di identità personale agli
embrioni e l'utilizzo degli argomenti del “pendio scivoloso” e
del “buon genitore”. Analizziamoli.
In
primis, i conservatori parlano degli embrioni come se ci trovassimo
di fronte a persone con pieni diritti, ignorando non solo le
difficoltà nel sostenere una simile posizione, ma anche le
conseguenze.
Da
questa premessa infatti discenderebbe: il divieto dell'utilizzo delle
tecniche di PMA in assoluto e una profonda ridiscussione della
possibilità dell'interruzione di gravidanza. Perché se gli embrioni
sono persone non ci si può togliere dall'impaccio semplicemente
imponendo un limite numerico.
Vogliamo
anche ricordare che la ricerca sulle cellule embrionali staminali
potrebbe aprire scenari essenziali per la salute delle generazioni
future. Bisogna riuscire a rafforzare il frame per cui si deve
percorrere ogni strada possibile per garantire a ogni persona il
diritto alla salute, in un'ottica di estremo rispetto nei confronti
delle generazioni future.
In
secundis, i conservatori ricorrono all'argomento del pendio
scivoloso. Secondo tale visione, se si permettesse a qualcuno di
poter disporre della vita umana, si assisterebbe a un inevitabile
scivolamento verso il peggio, dato che una tale concezione andrebbe a
disegnare un tipo di società in cui la vita delle persone non
conterebbe più nulla. Ebbene, questa linea va contrastata
rivendicando il fatto che è proprio un'idea di estrema
responsabilità morale a spingerci in direzione di una concezione che
intenda la possibilità di intervenire sulla vita umana proprio in
quanto servizio per la salute delle persone. Inoltre, mai permettere
di dimenticarsi che tutti i rimandi storici vanno a negare
l'argomento del pendio scivoloso, che sarebbe quindi il caso di
estremizzare il più possibile: se nel passato si fosse agito avendo
in mente l'idea di un inevitabile scivolamento verso il peggio è
probabile che le moderne tecniche mediche oggi neanche esisterebbero!
In
tertiis, l'argomento del buon genitore si potrebbe dimostrare forse
il più ostico da affrontare, in quanto il più diffuso a livello di
senso comune. Bisogna quindi argomentare cercando di evidenziare le
insensatezze che l'adesione a una convinzione del genere
comporterebbe: un bambino cresciuto dalla sola madre o dai nonni o da
altri parenti sarebbe destinato a diventare una persona in qualche
modo cattiva?
Bisogna
fare attenzione soprattutto alla pretesa di poter vantare l'esistenza
di una genitorialità naturale. Poter procreare non significa
possedere alcuna golden share per ciò che riguarda la capacità di
crescere bambini: dovremmo forse pensare che una donna sterile
sarebbe per forza una madre cattiva?
Inoltre,
è necessario insistere sulle conseguenze controproducenti che
l'applicazione della legge 40 provoca: incremento del numero di
aborti naturali per via dell'obbligo all'impianto contemporaneo dei
tre embrioni (abolito solo l'anno scorso dalla Corte Costituzionale),
aumento del turismo procreativo, diminuzione del tasso di natalità
per le coppie parzialmente e completamente sterili.
Per
concludere, una riflessione sul 2005. Per affossare i referendum, i
conservatori utilizzarono la tecnica dello straw man sockpuppet,
facendo apparire il fronte progressista arrogante e prepotente, fino
a confondere il dibattito con un rumore di fondo onnipervasivo che
non permise chiarezza e informazione. Bisogna assolutamente evitare
che ai conservatori sia permesso di confondere i piani e le nozioni,
perché proprio per mezzo della confusione si realizza
l'allontanamento delle persone dal dibattito e dal voto.
I
conservatori sapevano che se si fossero superati i quorum avrebbero
perso. Quindi si tenga presente che in casi analoghi la loro difesa
continuerà comunque a muoversi nel tentativo di affossare il
dibattito pubblico al fine di demotivare il maggior numero di persone
possibile. Nel caso di una sfida analoga a quella del 2005, bisognerà
quindi farsi trovare perfettamente pronti.
CHIEDIAMO
QUINDI
- che il Partito Democratico si impegni nelle sedi adatte per cambiare la Legge 40 sulla base dei principi di libertà procreativa e di responsabilità procreativa
- che il Partito Democratico si impegni nelle sedi adatte per far approvare una legge sulla ricerca scientifica ispirata al rispetto intergenerazionale
- infine, che il Partito Democratico promuova una campagna di informazione e di sensibilizzazione sugli esiti della Legge 40, per rendere omaggio a tutte le persone che dal 2004 a oggi si sono trovate sole a combattere la crudeltà del legislatore
In
particolare, la nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita
che il Partito Democratico si dovrà impegnare a promuovere in ogni
sede deputata dovrà consentire l’accesso
alle tecniche di PMA a tutti coloro che ne hanno bisogno per motivi
connessi alla tutela della salute,
la fecondazione eterologa e la possibilità di utilizzare per
la ricerca gli embrioni non idonei per una gravidanza.
Inoltre, le restrizioni all'accesso della PMA dovranno essere
stabilite in apposite linee guida esclusivamente fondate su
motivazioni di ordine medico-sanitario.
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