sabato 18 settembre 2010

Per una riforma della Legge 40



Ecco il documento che io e altri 
abbiamo elaborato sulla Legge 40.
Un grazie a Chiara Lalli, a Filomena Gallo e 
a Raffaele Calabretta.
Un grazie speciale a Marco Gentili.

Vi aspettiamo tutti giovedì prossimo dalle ore 18:00 a Tarquinia!!!



PER UNA RIFORMA DELLA LEGGE 40
Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano”
John Stuart Mill, “
On Liberty”



PROPOSTA DI
DOPARIA


Un contributo dell'area provinciale di Viterbo Cambia l'Italia
per il Partito Democratico


IL NOSTRO INTENTO

5 anni sono passati dalla primavera del 2005, quando il fronte progressista che aveva lanciato la campagna parzialmente abrogativa della Legge 40 non riuscì a raggiungere il quorum necessario per permettere la validità del referendum.
Eppure, nonostante delle modalità di comunicazione completamente sbagliate, in cui assistemmo allo stravolgimento e alla sovrapposizione degli argomenti, alla distruzione dei fatti, alla scomparsa di qualsiasi reale elemento di valutazione, e infine all'imporsi di una narrativa completamente fallace che affossò definitivamente le speranze di successo dei referendum, nonostante tutto quasi 11 milioni di persone si mobilitarono per provare a cambiare la legge
E successivamente, grazie all'impegno di singoli cittadini e di singole associazioni, la sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, intervenendo su diversi punti della legge in questione, ha mantenuto vivo il dibattito sulla PMA.
Il nostro intento è ora, sulla base dell'Articolo 28 dello Statuto Nazionale e dell'Articolo 21 dello Statuto Regionale del Partito Democratico, di sottoporre agli iscritti un progetto di radicale riforma della Legge 40 incentrato sui principi della libertà e della responsabilità procreativa. Si tratterebbe quindi di realizzare una cosiddetta doparia, strumento di approfondimento e consultazione interno a un partito, essenziale per prendere decisioni politiche dopo le elezioni.
L'esito della consultazione sarà vincolante per il PD.

IL QUADRO

L'applicazione della Legge 40 ha portato alla costruzione di un quadro tremendo per l'accesso alle tecniche di PMA. Tempi burocratici allungati a dismisura, aumento esponenziale dei parti plurigemellari con conseguenti rischi per le donne, aumento della pratica umiliante e economicamente discriminante del turismo procreativo, diminuzione dei nati da coppie parzialmente sterili, abbandono di qualsiasi progetto di ricerca sugli embrioni e smobilitazione dell'indotto collegato alla ricerca e alla sperimentazione sui medesimi.
Un quadro documentato ufficialmente nelle relazioni annuali al parlamento, e che quindi, al di là dei proclami del politico di turno, risulta essere assolutamente e drammaticamente negativo.

DOVE INTERVENIRE

Articolo 1 Comma 2 e Articolo 4 Comma 4
Si afferma che il ricorso a tecniche di PMA è consentito solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
Noi riteniamo che una limitazione del genere sia insensata e criminale.
La responsabilità procreativa delle persone non può essere limitata ai soli casi di sterilità o infertilità: le persone hanno il diritto di accedere alle tecniche di PMA anche per ciò che riguarda la tutela della salute dei nascituri. Riteniamo che sia segno di elevata responsabilità morale degli individui accertare la loro condizione di portatori di malattie geniche o virali, in maniera tale da poter evitare tramite le tecniche di PMA il rischio di trasmissione alla loro progenie.

Articolo 4 Comma 3
Si vieta la fecondazione eterologa.
Noi riteniamo che un divieto del genere sia ingiustificato. La fecondazione eterologa deve essere resa possibile: anche le persone assolutamente sterili hanno il diritto a avere un figlio.
Nel dibattito sulla Legge 40 il ricorso all'eterologa è stato paragonato, per giustificarne la condanna morale e il divieto giuridico, all'adulterio: ricordiamo però, se davvero ce ne fosse bisogno, che in Italia l'adulterio non è reato! E teniamo presente che mentre l'adulterio comporta spesso un tradimento (ragione della condanna morale), al contrario il ricorso all'eterologa si configura come una libera scelta in cui la coppia decide, all'interno di un suo percorso privato, di utilizzare una tecnica che non ha assolutamente nulla di pericoloso o di intrinsecamente immorale.
Inoltre, si obietta che è moralmente sbagliato desiderare a tutti i costi di avere un figlio. E perché mai? E inoltre un argomento del genere non dovrebbe essere applicato anche alla fecondazione omologa? E oltretutto, non potremmo ritenere che chi affronta innumerevoli difficoltà per avere un figlio molto probabilmente potrebbe ugualmente rivelarsi un buon genitore? E infine, perché nei più svariati ambiti semantici carichiamo di valori positivi l'espressione “a tutti i costi” che invece risulta connotata negativamente quando parliamo di procreazione?
Si obietta ancora che i bambini nati tramite fecondazione eterologa sarebbero destinati a un'esistenza infelice. Eppure, tutte le persone concepite al di fuori della fecondazione omologa non paiono affatto necessariamente destinate a una vita sciagurata: in media, avranno le stesse identiche possibilità di qualsiasi altro individuo. In tal senso, recentissime ricerche dell'Università di Bamberga e dell'Associazione degli Psicologi Americani confermano questa nostra convinzione.
Senza fecondazione eterologa alcune persone non avrebbero avuto la possibilità di vivere. Senza fecondazione eterologa, si sarebbe deciso di rinunciare all'esistenza di moltissimi individui che solo in questo modo avrebbero potuto avere una chance di esistere.

Articolo 5 Comma 1
Ulteriori limiti per accedere alle tecniche di PMA: possono ricorrervi coppie eterosessuali, coniugate o conviventi, che siano in età potenzialmente fertile.
Noi riteniamo che non possano sussistere discriminazioni così profonde, così tremendamente aprioristiche. Non può essere la legge a intervenire così pesantemente nell'esistenza delle persone.
Non esiste nessuna prova per cui una coppia omosessuale o una coppia in età avanzata o una persona sola debbano non essere dei buoni genitori. Non c'è bisogno di nessuna esclusione tout court, bensì semplicemente di percorsi di carattere medico-sanitario limpidi e precisi che regolino in maniera trasparente la possibilità per tutti di accedere alle tecniche di PMA.
Non è la natura che decide il bene o il male. Altrimenti dovremmo forse pensare che un uomo completamente sterile sarebbe indubitabilmente un pessimo genitore? Ci accorgiamo subito che distinzioni del genere non hanno basi per sussistere.
Le uniche ragioni per stabilire distinzioni devono essere necessariamente di ordine medico-sanitario. Solo in questo modo si potranno evitare odiose discriminazioni.

Articolo 6 Comma 3
Si stabilisce che la volontà all'impianto può essere revocata solo fino alla fecondazione dell'ovulo. A quel punto il consenso, a meno di motivi di ordine medico-sanitario, non può più essere annullato.
Un obbligo del genere è in contrasto con l'Articolo 32 della Costituzione.
Siamo dell'avviso che ogni persona possa avere il diritto di cambiare la propria scelta almeno fino all'impianto dell'embrione.
La salute è un diritto. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Nessuna persona può essere espropriata dal diritto di decidere sul proprio corpo.

Articolo 12 Commi 1 2 e 3
Divieti generali e sanzioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, riteniamo che si debbano abolire le sanzioni pecuniarie nei confronti di tutte le persone che per poter accedere alle tecniche di PMA si troverebbero nella condizione di violare la Legge 40.

Articolo 13
Si definiscono i limiti riguardanti la sperimentazione sugli embrioni.
Al Comma 3b troviamo il divieto a qualsiasi intervento a scopo eugenetico.
Allo stesso tempo, bisogna rilevare che la Legge 40 non vieta né indagini osservazionali sull'embrione né (data la presenza della Legge 194) l'interruzione di gravidanza. Una disparità del genere è assolutamente ingiustificata. C'è il rischio concreto che le due leggi entrino in conflitto. Oltretutto, qualora si affermasse che la diagnosi ha finalità selettive, si commetterebbe una confusione terminologica, in quanto la diagnosi ha appunto finalità diagnostiche! La selezione è una scelta, non una conseguenza necessaria.
Proponiamo una riforma della terminologia utilizzata. Basta parlare di eugenetica, un termine che rimanda alle allucinanti tecniche di sterilizzazione operate dai nazisti nei confronti di tutti gli individui considerati unfit, fatto che provoca lo scivolamento del discorso su di un terreno aprioristicamente connotato in senso negativo. Giustamente negativo, perché in questo caso specifico qualcuno (generalmente un ente sovraindividuale) decideva del destino di altre persone, sterilizzandole, usandole come cavie o uccidendole.
Bisognerebbe parlare di interventi genetici migliorativi, con la consapevolezza inoltre che è estremamente difficile tracciare una netta linea di distinzione tra questo tipo di interventi e quelli terapeutici che godono di maggiore accettazione morale.
In linea con il principio della responsabilità procreativa, la nostra seconda stella polare deve essere il rispetto verso le generazioni future. Proprio una convinzione del genere ci spinge a sostenere attraverso la sperimentazione sugli embrioni tutti quegli interventi che permettano di rettificare qualsiasi disposizione genetica che possa portare a condizioni di vita dannose per le generazioni future.
Rifiutiamo qualunque prospettiva di paternalismo intergenerazionale.

Al comma 1 inoltre si vieta qualsiasi sperimentazione su qualsivoglia embrione umano. Un divieto del genere, oltre a non essere eticamente giustificato per i motivi appena illustrati, non è neanche giuridicamente giustificato in quanto la Convenzione di Oviedo vieta esclusivamente la produzione di embrioni per la ricerca, mentre non proibisce affatto che embrioni non idonei per una gravidanza siano successivamente utilizzati a tal fine. Da notare che in Italia non si è mai fatto ricorso alla produzione di embrioni per la ricerca, bensì sono stati utilizzati solo embrioni risultati non idonei per un impianto.

Articolo 14
Si descrivono i limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.
Come già rilevato dalla Sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, i limiti descritti appaiono insensati, in quanto lesivi della salute della donna e in contrasto quindi con l'Articolo 32 della Costituzione. L'obbligo all'impianto dei 3 embrioni è risultato palesemente e drammaticamente in violazione del diritto alla salute della donna, e quindi prevedibilmente è stato cassato una volta per tutte.
Ancora una volta, dobbiamo ricordare che le uniche limitazioni che possono essere accettate devono essere esclusivamente di ordine medico-sanitario.

Inoltre al comma 1 si vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, con il risultato paradossale che i ricercatori italiani non possono utilizzare embrioni prodotti in Italia, però possono importare staminali embrionali dall'estero provocando così un aumento dei costi per la ricerca.
E però ci si domanda: se dal punto di vista del legislatore la sperimentazione sugli embrioni risulta eticamente riprovevole, perchè allora è possibile ricorrervi a condizione di non utilizzane embrioni italiani? Qual è la ratio di un provvedimento del genere?

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI EMBRIONI

Dalla disamina appena compiuta, ci si rende conto che il punto di discrimine tra le diverse visioni in campo discende dal fatto che la Legge 40 è impostata sull'attribuzione del carattere di personalità all'embrione.
In tal senso noi crediamo non sia corretto concedere né una personalità di ordine giuridico né tantomeno morale: non è una semplice combinazione di DNA a far discendere un io e oltretutto la personalità giuridica si acquisisce definitivamente solo con la nascita. La difficoltà della discussione sullo statuto dell'embrione dipende anche dal fatto che non è si sta parlando di una questione meramente scientifica.
Il concetto di personalità è un concetto complesso, di carattere prevalentemente filosofico. La costruzione di un'identità personale risulta legata principalmente alle esperienze con cui il singolo individuo si confronterà in prima persona nel corso della sua esistenza e non può essere ridotta al profilo genetico che caratterizza ogni individuo.
La personalità di un essere umano è data, senza dubbio alcuno, da una molteplicità di fattori ambientali, sociali, familiari e relazionali in genere, che vanno ben oltre il concetto di vita biologica.
L’articolo 1, comma 1 e seguenti attribuiscono dignità di soggetto di diritto al concepito; ma, come abbiamo ricordato, la capacità giuridica risulta subordinata all’evento della nascita in sé: in tal modo si crea una contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico.
In merito a quanto esplicitato, obiettiamo che si tratta di norme inidonee, in quanto già il Codice Civile contempla alcune disposizioni che anticipano il riconoscimento della capacità giuridica ad un momento antecedente alla nascita e, perfino, al concepimento (art. 2, 462 e 784 C.C.).


ALL'ESTERO

Tentiamo un rapido confronto con le normative vigenti in Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Svezia
GERMANIA: Omologa e eterologa consentite solo alle coppie eterosessuali sposate o conviventi. Limite di tre embrioni per ciclo di inseminazione. Non è ammessa la conservazione degli embrioni. Diagnosi genetica preimpianto consentita solo in casi limite.
GRAN BRETAGNA: Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o conviventi e alle donne sole. Permesso l'utero in affitto. Permessa la conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo consenso dei donatori. Consentita la diagnosi genetica preimpianto. Consentita la clonazione a fini terapeutici. Esiste un organismo indipendente che sovrintende alla materia.
FRANCIA: Omologa consentita alle coppie sposate o conviventi da più di due anni. Eterologa consentita nei casi di fallimento dell'omologa. Consentita la diagnosi genetica preimpianto. Permessa la conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo consenso dei donatori.
SPAGNA: Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o conviventi e ai single. Permessa la conservazione e la ricerca sugli embrioni, previo consenso dei donatori. Consentita la diagnosi genetica preimpianto.
SVEZIA: Omologa e eterologa consentite alle coppie sposate o conviventi. La fecondazione in vitro è consentita solo se omologa. Permessa la conservazione e la ricerca sugli embrioni. Consentita la clonazione a fini terapeutici. Non è consentita la diagnosi genetica preimpianto.

Possiamo quindi concludere che anche i modelli tedesco e svedese, che si vanno a delineare come i più restrittivi, sono comunque decisamente più permissivi rispetto alla legislazione italiana.
Una differenza legislativa così ampia ha prodotto l'incremento del fenomento del turismo procreativo da parte delle coppie italiane verso i centri della Spagna, della Svizzera, del Belgio, della Gran Bretagna e perfino dell'Europa orientale.
In particolare, secondo il Centro ARTES di Torino, rispetto alle 1066 coppie che nel 2003 si erano recate all'estero per accedere alle tecniche di PMA, nel 2006 si è arrivati a toccare la cifra di 4173 nuclei, quasi il quadruplo rispetto al momento dell'entrata in vigore della legge, con tutte le conseguenze di ordine economico e psicologico che ne derivano.

ATTUALE QUADRO NORMATIVO


La prima sentenza pronunciata sulla Legge 40 risale al 29 giugno 2004, a opera del Tribunale di Cagliari.
Essa fu il risultato del ricorso avanzato da una coppia che a seguito di un trattamento di procreazione medicalmente assistita aveva ottenuto una gravidanza plurima, con annessi rischi clinici per la salute della madre e dei nascituri, fatto che determinò, sulla base degli Articoli 3 e 32 della Costituzione, il pronunciamento a favore del ricorso del Tribunale, che stabilì l'insussistenza di qualsiasi differenza tra gravidanze “naturali” e gravidanze raggiunte con il ricorso a tecniche di PMA, svuotando in tal modo il divieto alla riduzione embrionaria di gravidanze plurime previsto al comma 4 dell'articolo 14 della Legge 40.

La seconda sentenza pronunciata sulla Legge 40 risale invece al 26 settembre 2007, sempre a opera del Tribunale di Cagliari.
A seguito del ricorso di una giovane coppia di cui entrambe le persone risultavano portatrici sane di talassemia, il Tribunale di Cagliari permetteva la diagnosi preimpianto, proprio sulla base del comma 2 dell'articolo 13 e del comma 5 dell'articolo 14, che permettono ricerche sugli embrioni aventi finalità diagnostiche e terapeutiche!
Il dispositivo, ribadito dal Tribunale di Firenze il 17 dicembre 2007, fu infine confermato dal TAR del Lazio con la sentenza 398/2008, in cui il TAR precisava che i soli casi in cui doveva essere escluso il ricorso alla diagnosi preimpianto riguardavano l'utilizzo di tecniche sperimentali o con specifica finalità di selezione razziale, annullando le Linee Guida emanate dal Ministero il 21 luglio 2004, che nella parte relativa alle Misure a tutela dell'embrione avevano vietato qualsiasi indagine non a carattere osservazione svolta su di essi.
Si è così stabilita in maniera non aggirabile la fondatezza al ricorso della diagnosi preimpianto.

Abbiamo già parlato della sentenza 151 del 1 aprile 2009 della Corte Costituzionale, che aboliva i commi 2 e 3 dell'Articolo 14 in quanto lesivi della salute della donna e quindi in contrasto con l'Articolo 32 della Costituzione.

Infine per la seconda volta, una sentenza del gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di una coppia fertile di portatori sani di atrofia muscolare spinale permette l'accesso alle tecniche di PMA e afferma la neutralità della diagnosi preimpianto andando ancora una volta a colpire il tanto discusso articolo 13 della Legge.

Allo stato attuale quindi la Legge 40 ha subito due importanti vulnus sui suoi due articoli finali, fatto che determina un ulteriore aggravarsi della confusione attualmente dominante in materia.


COME COMUNICARE

Fondamentalmente, il discorso dei conservatori si basa su tre snodi. L'attribuzione di una non meglio specificata nozione di identità personale agli embrioni e l'utilizzo degli argomenti del “pendio scivoloso” e del “buon genitore”. Analizziamoli.

In primis, i conservatori parlano degli embrioni come se ci trovassimo di fronte a persone con pieni diritti, ignorando non solo le difficoltà nel sostenere una simile posizione, ma anche le conseguenze.
Da questa premessa infatti discenderebbe: il divieto dell'utilizzo delle tecniche di PMA in assoluto e una profonda ridiscussione della possibilità dell'interruzione di gravidanza. Perché se gli embrioni sono persone non ci si può togliere dall'impaccio semplicemente imponendo un limite numerico.
Vogliamo anche ricordare che la ricerca sulle cellule embrionali staminali potrebbe aprire scenari essenziali per la salute delle generazioni future. Bisogna riuscire a rafforzare il frame per cui si deve percorrere ogni strada possibile per garantire a ogni persona il diritto alla salute, in un'ottica di estremo rispetto nei confronti delle generazioni future.

In secundis, i conservatori ricorrono all'argomento del pendio scivoloso. Secondo tale visione, se si permettesse a qualcuno di poter disporre della vita umana, si assisterebbe a un inevitabile scivolamento verso il peggio, dato che una tale concezione andrebbe a disegnare un tipo di società in cui la vita delle persone non conterebbe più nulla. Ebbene, questa linea va contrastata rivendicando il fatto che è proprio un'idea di estrema responsabilità morale a spingerci in direzione di una concezione che intenda la possibilità di intervenire sulla vita umana proprio in quanto servizio per la salute delle persone. Inoltre, mai permettere di dimenticarsi che tutti i rimandi storici vanno a negare l'argomento del pendio scivoloso, che sarebbe quindi il caso di estremizzare il più possibile: se nel passato si fosse agito avendo in mente l'idea di un inevitabile scivolamento verso il peggio è probabile che le moderne tecniche mediche oggi neanche esisterebbero!

In tertiis, l'argomento del buon genitore si potrebbe dimostrare forse il più ostico da affrontare, in quanto il più diffuso a livello di senso comune. Bisogna quindi argomentare cercando di evidenziare le insensatezze che l'adesione a una convinzione del genere comporterebbe: un bambino cresciuto dalla sola madre o dai nonni o da altri parenti sarebbe destinato a diventare una persona in qualche modo cattiva?
Bisogna fare attenzione soprattutto alla pretesa di poter vantare l'esistenza di una genitorialità naturale. Poter procreare non significa possedere alcuna golden share per ciò che riguarda la capacità di crescere bambini: dovremmo forse pensare che una donna sterile sarebbe per forza una madre cattiva?
Inoltre, è necessario insistere sulle conseguenze controproducenti che l'applicazione della legge 40 provoca: incremento del numero di aborti naturali per via dell'obbligo all'impianto contemporaneo dei tre embrioni (abolito solo l'anno scorso dalla Corte Costituzionale), aumento del turismo procreativo, diminuzione del tasso di natalità per le coppie parzialmente e completamente sterili.

Per concludere, una riflessione sul 2005. Per affossare i referendum, i conservatori utilizzarono la tecnica dello straw man sockpuppet, facendo apparire il fronte progressista arrogante e prepotente, fino a confondere il dibattito con un rumore di fondo onnipervasivo che non permise chiarezza e informazione. Bisogna assolutamente evitare che ai conservatori sia permesso di confondere i piani e le nozioni, perché proprio per mezzo della confusione si realizza l'allontanamento delle persone dal dibattito e dal voto.
I conservatori sapevano che se si fossero superati i quorum avrebbero perso. Quindi si tenga presente che in casi analoghi la loro difesa continuerà comunque a muoversi nel tentativo di affossare il dibattito pubblico al fine di demotivare il maggior numero di persone possibile. Nel caso di una sfida analoga a quella del 2005, bisognerà quindi farsi trovare perfettamente pronti.




CHIEDIAMO QUINDI

  • che il Partito Democratico si impegni nelle sedi adatte per cambiare la Legge 40 sulla base dei principi di libertà procreativa e di responsabilità procreativa

  • che il Partito Democratico si impegni nelle sedi adatte per far approvare una legge sulla ricerca scientifica ispirata al rispetto intergenerazionale

  • infine, che il Partito Democratico promuova una campagna di informazione e di sensibilizzazione sugli esiti della Legge 40, per rendere omaggio a tutte le persone che dal 2004 a oggi si sono trovate sole a combattere la crudeltà del legislatore

In particolare, la nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita che il Partito Democratico si dovrà impegnare a promuovere in ogni sede deputata dovrà consentire l’accesso alle tecniche di PMA a tutti coloro che ne hanno bisogno per motivi connessi alla tutela della salute, la fecondazione eterologa e la possibilità di utilizzare per la ricerca gli embrioni non idonei per una gravidanza. Inoltre, le restrizioni all'accesso della PMA dovranno essere stabilite in apposite linee guida esclusivamente fondate su motivazioni di ordine medico-sanitario.

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